Statuto

 

 

STATUTO  DELL’ASSOCIAZIONE

primate denaum

-P. D.-

(Per il RIspetto di MAdre TErra DElla NAtura dell’UManità)

 

Disposizioni generali

Art. 1

L’associazione -P. D.- con sede in Napoli, presso il Centro Direzionale Isola C2 Scala B 4° piano., è un’associazione aperta a tutte le persone, di ogni età, sesso, religione e nazionalità, che ritrovandosi nei principi ispiratori dell’associazione desiderino aderirvi per concorrere agli scopi che essa si prefigge.

 

Art. 2

L’associazione si propone di:

-          promuovere e perseguire la pace, attraverso la riscoperta del dialogo e del confronto;

-          promuovere e perseguire la “cultura della civiltà”;

-          promuovere e perseguire il rispetto della vita, dal concepimento alla morte naturale;

-          promuovere e perseguire il rispetto verso ogni persona, di ogni età, sesso, religione e nazionalità;

-          promuovere l’ecumenismo e il dialogo tra le grandi religioni;

-          promuovere e perseguire il rispetto verso la terra, la natura il creato intero;

-          far riscoprire all’umanità la sua “umanità”;

-          promuovere e perseguire la conoscenza ed il sapere, riassunti in quelle che possono essere definite le culture “di base”, umanista, scientifica, tecnologica ed ambientale;

-          affrontare e dibattere le problematiche energetiche ed ambientali, sia locali sia planetarie;

-          promuovere una nuova concezione della politica che la ponga, in modo costruttivo, al servizio del cittadino.

Inoltre, l’associazione, onde poter raggiungere il suddetto scopo associativo, potrà effettuare ricerche, studi, acquisire dati e, conseguentemente, elaborare progetti, realizzare pubblicazioni, corsi, operazioni di monitoraggio e/o rilievo dati, offrire servizi.

L’associazione potrà dotarsi di un proprio sito WEB ed E-mail, realizzare una propria pubblicazione periodica, organizzare corsi, incontri, dibatti e convegni, realizzare eventuali collaborazioni con testate giornalistiche ed essere presente ed agire in tante realtà sociali come scuole, comunità religiose e sociali, identità civili e lavorative, nei modi che si riterranno più opportuni e possibili.

 

Iscrizione all’associazione -P. D.-

 

Art. 3

L’iscrizione all’associazione -P. D.- è libera e volontaria.

 

 

Art. 4

Sono contemplate tre figure di associati:

1.      Socio fondatore

2.      Socio ordinario

3.      Socio sostenitore

 

Art. 5

L’iscrizione dei soci fondatori e dei soci ordinari è a pagamento ha la durata di un anno e va’ rinnovata entro un mese dopo la sua scadenza.

L’iscrizione dei soci sostenitori è anch’essa a pagamento per un importo dal valore doppio rispetto a quello dei soci ordinari, ha la durata di un anno e va’ rinnovata entro un mese dopo sua scadenza.

 

Art. 6

L’iscrizione all’associazione -P.D.- comporta l’accettazione e l’osservanza dello statuto nonché delle norme regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

 

Art. 7

Agli iscritti è rilasciata una tessera che dimostra l’avvenuta iscrizione ed utilizzabile per accedere a tutte le iniziative che l’associazione promuove.

 

Organizzazione

 

Art. 8

L’associazione -P.D.- esplica le sue funzioni per mezzo di organi direttivi, costituiti da:

- Il Presidente, dura in carica 3 anni e può essere riconfermato, viene eletto dalla maggioranza degli associati chiamati ad esprimersi attraverso libera votazione regolamentata dall’Art. 34;

- Il consiglio direttivo, composto dal presidente e da un minimo di cinque ad un massimo di undici consiglieri che restano in carica tre anni potendo essere riconfermati; i consiglieri sono eletti dalla maggioranza degli associati chiamati ad esprimersi attraverso libera votazione regolamentata dall’Art. 34;

- Il vicepresidente e

- Il tesoriere

durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, sono scelti tra i consiglieri e vengono designati dal presidente o, in subordine, dal consiglio direttivo il quale è chiamato a ratificare, con votazione a maggioranza l’elezione, in caso di parità prevale il voto del presidente;

 

- Addetto ai rapporti con gli enti e

- Addetto stampa

durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati, sono incarichi che il presidente può, prima che siano assegnati, insindacabilmente avocare a sé, nel caso non sia fatta valere tale priorità o gli stessi si rendessero liberi, gli incaricati saranno scelti tra tutti gli associati, designati dal presidente o, in subordine, dal consiglio direttivo il quale è chiamato a ratificarne, con votazione a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente;

- Responsabili di settore, sono incarichi che possono o meno essere assegnati, la loro proposta e designazione, con relativa formazione del settore di competenza, può essere avanzata sia dal presidente sia da un terzo dei consiglieri, possono scegliersi tra tutti gli associati e la loro nomina deve essere ratificata dal consiglio direttivo , con votazione a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente;

- L’assemblea di tutti gli associati, composta da tutti i soci regolarmente iscritti.

 

Art. 9

Coloro che dovessero subentrare negli organi direttivi vi resteranno in carica per il rimanente tempo di durata del consiglio direttivo.

 

Organi direttivi, loro funzioni e competenze: il presidente

 

Art. 10

Ogni candidato presidente dovrà presentare all’assemblea dei soci un programma ove siano riportate le linee programmatiche per la crescita dell’associazione ed il perseguimento del suo scopo.

 

Art. 11

Il presidente eletto ed in carica potrà e dovrà assumere tutte quelle iniziative che riterrà opportune per conseguire lo scopo dell’associazione - possibilmente in linea con il suo programma - , a tal fine potrà agire e decidere in modo autonomo per poi rendere conto al consiglio direttivo che sarà chiamato a ratificare il suo operato.

 Art. 12

Il presidente dovrà ratificare tutti gli atti avendo la facoltà di respingerli per tre volte; al terzo rifiuto questi verranno rimessi al consiglio.

Art. 13

Il presidente è tenuto a convocare il consiglio direttivo almeno due volte all’anno; qualora tali convocazioni dovessero andare deserte il presidente ha la facoltà di sciogliere il consiglio.

Art. 14

Il presidente potrà essere messo in discussione solo su motivate richieste della maggioranza numerica dell’assemblea dei soci e/o del consiglio che potranno chiederne le dimissioni. Se rifiutate potrà essere destituito solo se le sue dimissioni verranno votate sia con almeno i due terzi dei voti dell’assemblea dei soci, con riferimento all’art. 34, sia con i due terzi dell’assemblea del consiglio direttivo, convocate in modo disgiunto nella stessa giornata in modo da consentire ai consiglieri di partecipare ad entrambe le votazioni per procedere poi allo spoglio; anche se una sola delle due votazioni non dovesse raggiungere i voti richiesti il presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 15

Il presidente ha la facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni; se respinte qualora fossero ripresentate dovranno essere accettate.

 

Organi direttivi, loro funzioni e competenze

 

Art. 16

Il vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci, in sua assenza e/o per suo incarico.

 

Art. 17

Il consiglio direttivo, una volta istituito, è chiamato a discutere, eventualmente contribuendo a migliorarlo modificandolo pur senza stravolgerlo, ed approvare il programma del presidente ed a ratificare tutte le nomine direttive.

 

Art. 18

Il consiglio direttivo è convocato e tenuto a riunirsi almeno due volte all’anno, altre riunioni possono essere richieste sia dal Presidente sia da un terzo dei membri del consiglio;

 

Art. 19

Il consiglio direttivo è chiamato a ratificare tutte le iniziative del presidente ed ha il potere di decidere ed agire in modo autonomo al fine del raggiungimento dello scopo dell’associazione.

 

Art. 20

Possono partecipare al consiglio direttivo, oltre ai consiglieri ed il presidente, anche i soci fondatori ed i responsabili di settore; il consiglio direttivo quando in riunione assembleare chiamato a ratificare o, comunque, ad esprimersi e deliberare, lo fa a maggioranza, attraverso votazioni nominale, cui possono partecipare i soli membri del consiglio stesso (consiglieri e presidente), in caso di parità prevale il voto del presidente

 

Art. 21

La riunione del consiglio è valida solo se sono presente almeno i 2/3 dei membri.

 

Art. 22

Il tesoriere incassa le quote associative, amministra tutti i beni acquisiti come da art.29 , tiene cura della gestione amministrativa dell’associazione ed ha l’obbligo di rendicontare i conti associativi all’assemblea dei soci almeno una volta all'anno; prepara il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al consiglio.

 

Art. 23

L’addetto ai rapporti con gli enti deve intrattenere tutti i rapporti con gli enti pubblici ed altre associazioni private che fosse necessario contattare per il raggiungimento dello scopo associativo.

 

Art. 24

L’addetto stampa cura i rapporti con la stampa e con i media in genere, ha il compito di pubblicizzare lo scopo associativo ed incrementare il numero degli associati.

 

Art. 25

I responsabili di settori hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le attività utili per il conseguimento dello scopo associativo inerenti alle competenze di un particolare settore quale possa essere quello medico, religioso, legale, ecc.

 

Art. 26

L’assemblea degli associati è chiamata a riunirsi almeno 2 volta all’anno finché il suo numero sarà pari o inferiore a 50 e solo una volta all’anno se tale numero sarà maggiore; essa ha potere propositivo e decisionale nelle misure stabilite dall’art.34 attraverso i voti dei singoli.

 

Organi di garanzia

 

Art. 27

Il collegio sindacale è composto da tre membri nominati dall’assemblea dei soci; esso vigila sull’operato del consiglio direttivo provvedendo a garantire all’assemblea degli associati l’esattezza e la regolarità dei conti e dell’amministrazione dell’associazione.

 

Art. 28

Il collegio dei probiviri è costituito da un presidente, due membri effettivi e due supplenti iscritti all’associazione nominati dal consiglio direttivo, l’appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica nell’associazione eccetto quella di consigliere e di responsabile di settore. Il collegio dei probiviri ha il compito di vegliare sull’integrità morale di ogni singolo associato e di redimere i conflitti che si dovessero creare tra associati ed associazione o tra associati ed associati. Detto collegio ha il potere di stabilire provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e di deciderne la radiazione dall’associazione stessa per dimostrati gravi motivi. Può anche essere chiamato a riunirsi su richiesta del Presidente o dei due terzi dei consiglieri, per esprimere pareri su questioni di carattere disciplinare e/o vertenze particolari.

 

Disposizioni amministrative ed economiche

 

Art. 29

Il patrimonio economico-finanziario e patrimoniale dell’associazione è costituito dalle quote degli associati (fondatori, ordinari e sostenitori); da eventuali donazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, lasciti e finanziamenti, privati pubblici, di enti o comunque di soggetti giuridicamente riconosciuti; da avanzi di gestione; da entrate straordinarie di qualsiasi genere ed altro.

 

Art. 30

L’anno finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

Art. 31

Il bilancio di previsione ed il suo conto consuntivo economico-patrimoniale e finanziario, redatti dal tesoriere, debbono essere approvati dal consiglio direttivo rispettivamente entro il 31 Dicembre di ogni anno ed entro il 28 Febbraio dell'anno successivo; allo stesso consiglio direttivo spetta fissare il valore delle quote di iscrizione.

 

Art. 32

Tutte le cariche sono gratuite, per gli oneri economici connessi con lo svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso spese, non costituente emolumento, nella misura stabilita dal tesoriere e approvata poi dal consiglio direttivo.

 

Disposizioni finali a tutela dei principi ispiratori e degli scopi associativi

 

Art. 33

Ogni variazione o aggiunta allo scopo associativo e/o al presente statuto potranno essere richieste dal presidente, dalla maggioranza numerica dell’assemblea dei soci e dalla maggioranza numerica dei soci fondatori; per essere approvate dovranno essere votate sia dalla metà più uno dei voti dell’assemblea dei soci, voti assegnati come riportato nell’art. 34, sia dalla metà più uno dei voti dell’assemblea dei soci fondatori, voti nominali, convocate in modo disgiunto nella stessa giornata in modo da consentire ai soci fondatori di partecipare ad entrambe le votazioni e procedere poi allo spoglio.

 

Art. 34

Valore dei voti:

-          Associati fondatori 1 voto vale 5

-          Associati con cariche direttive, al di fuori dei soci fondatori, 1 voto vale 2

-          Associati ordinari e sostenitori 1 voto vale 2

Detta differenziazione è stabilita dai soci fondatori onde evitare che nel tempo e con l’ingresso di altri associati possa essere stravolto quello che è oggi lo scopo sociale.

  

 

 

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