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Statuto |
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONEprimate denaum-P. D.-(Per il RIspetto di MAdre TErra DElla NAtura dell’UManità)
Disposizioni generali Art. 1 L’associazione -P. D.- con sede in Napoli, presso il Centro Direzionale Isola C2 Scala B 4° piano., è un’associazione aperta a tutte le persone, di ogni età, sesso, religione e nazionalità, che ritrovandosi nei principi ispiratori dell’associazione desiderino aderirvi per concorrere agli scopi che essa si prefigge.
Art. 2 L’associazione si propone di: - promuovere e perseguire la pace, attraverso la riscoperta del dialogo e del confronto; - promuovere e perseguire la “cultura della civiltà”; - promuovere e perseguire il rispetto della vita, dal concepimento alla morte naturale; - promuovere e perseguire il rispetto verso ogni persona, di ogni età, sesso, religione e nazionalità; - promuovere l’ecumenismo e il dialogo tra le grandi religioni; - promuovere e perseguire il rispetto verso la terra, la natura il creato intero; - far riscoprire all’umanità la sua “umanità”; -
promuovere e perseguire la conoscenza ed il
sapere, riassunti in quelle che possono essere definite le culture “di
base”, umanista, scientifica, tecnologica ed ambientale; -
affrontare e dibattere le problematiche
energetiche ed ambientali, sia locali sia planetarie; -
promuovere una nuova concezione della politica che
la ponga, in modo costruttivo, al servizio del cittadino. Inoltre,
l’associazione, onde poter raggiungere il suddetto scopo associativo,
potrà effettuare ricerche, studi, acquisire dati e, conseguentemente,
elaborare progetti, realizzare pubblicazioni, corsi, operazioni di
monitoraggio e/o rilievo dati, offrire servizi. L’associazione
potrà dotarsi di un proprio sito WEB ed E-mail, realizzare una propria
pubblicazione periodica, organizzare corsi, incontri, dibatti e convegni,
realizzare eventuali collaborazioni con testate giornalistiche ed essere
presente ed agire in tante realtà sociali come scuole, comunità
religiose e sociali, identità civili e lavorative, nei modi che si
riterranno più opportuni e possibili. Iscrizione all’associazione -P. D.- Art.
3 L’iscrizione
all’associazione -P. D.- è libera e volontaria. Art.
4 Sono
contemplate tre figure di associati: 1.
Socio fondatore 2.
Socio ordinario 3.
Socio sostenitore Art.
5 L’iscrizione dei soci
fondatori e dei soci ordinari è a pagamento ha la durata di un anno e
va’ rinnovata entro un mese dopo la sua scadenza. L’iscrizione
dei soci sostenitori è anch’essa a pagamento per un importo dal valore
doppio rispetto a quello dei soci ordinari, ha la durata di un anno e
va’ rinnovata entro un mese dopo sua scadenza. Art. 6 L’iscrizione
all’associazione -P.D.- comporta l’accettazione e l’osservanza dello
statuto nonché delle norme regolamentari e delle deliberazioni del
Consiglio direttivo. Art.
7 Agli iscritti è
rilasciata una tessera che dimostra l’avvenuta iscrizione ed
utilizzabile per accedere a tutte le iniziative che l’associazione
promuove. Organizzazione Art.
8 L’associazione -P.D.-
esplica le sue funzioni per mezzo di organi direttivi, costituiti da: - Il
Presidente, dura in carica 3 anni e può
essere riconfermato, viene eletto dalla maggioranza degli associati
chiamati ad esprimersi attraverso libera votazione regolamentata dall’Art.
34; - Il
consiglio direttivo, composto dal
presidente e da un minimo di cinque ad un massimo di undici consiglieri
che restano in carica tre anni potendo essere riconfermati; i consiglieri
sono eletti dalla maggioranza degli associati chiamati ad esprimersi
attraverso libera votazione regolamentata dall’Art. 34; - Il
vicepresidente e
- Il
tesoriere durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati, sono scelti tra i consiglieri e vengono
designati dal presidente o, in subordine, dal consiglio direttivo il quale
è chiamato a ratificare, con votazione a maggioranza l’elezione, in
caso di parità prevale il voto del presidente; - Addetto
ai rapporti con gli enti e - Addetto
stampa durano in carica 3 anni e
possono essere riconfermati, sono incarichi che il presidente può, prima
che siano assegnati, insindacabilmente avocare a sé, nel caso non sia
fatta valere tale priorità o gli stessi si rendessero liberi, gli
incaricati saranno scelti tra tutti gli associati, designati dal
presidente o, in subordine, dal consiglio direttivo il quale è chiamato a
ratificarne, con votazione a maggioranza, in caso di parità prevale il
voto del presidente; - Responsabili
di settore, sono incarichi che possono o
meno essere assegnati, la loro proposta e designazione, con relativa
formazione del settore di competenza, può essere avanzata sia dal
presidente sia da un terzo dei consiglieri, possono scegliersi tra tutti
gli associati e la loro nomina deve essere ratificata dal consiglio
direttivo , con votazione a maggioranza, in caso di parità prevale il
voto del presidente; - L’assemblea
di tutti gli associati, composta da tutti i
soci regolarmente iscritti. Art.
9 Coloro
che dovessero subentrare negli organi direttivi vi resteranno in carica
per il rimanente tempo di durata del consiglio direttivo. Organi direttivi, loro funzioni e
competenze: il presidente Art.
10 Ogni
candidato presidente dovrà presentare all’assemblea dei soci un
programma ove siano riportate le linee programmatiche per la crescita
dell’associazione ed il perseguimento del suo scopo. Art. 11 Il
presidente eletto ed in carica potrà e dovrà assumere tutte quelle
iniziative che riterrà opportune per conseguire lo scopo
dell’associazione - possibilmente in linea con il suo programma - , a
tal fine potrà agire e decidere in modo autonomo per poi rendere conto al
consiglio direttivo che sarà chiamato a ratificare il suo operato. Art. 12 Il
presidente dovrà ratificare tutti gli atti avendo la facoltà di
respingerli per tre volte; al terzo rifiuto questi verranno rimessi al
consiglio. Art. 13 Il
presidente è tenuto a convocare il consiglio direttivo almeno due volte
all’anno; qualora tali convocazioni dovessero andare deserte il
presidente ha la facoltà di sciogliere il consiglio. Art. 14 Il
presidente potrà essere messo in discussione solo su motivate richieste
della maggioranza numerica dell’assemblea dei soci e/o del consiglio che
potranno chiederne le dimissioni. Se rifiutate potrà essere destituito
solo se le sue dimissioni verranno votate sia con almeno i due terzi dei
voti dell’assemblea dei soci, con riferimento all’art. 34, sia con i
due terzi dell’assemblea del consiglio direttivo, convocate in modo
disgiunto nella stessa giornata in modo da consentire ai consiglieri di
partecipare ad entrambe le votazioni per procedere poi allo spoglio; anche
se una sola delle due votazioni non dovesse raggiungere i voti richiesti
il presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato. Art. 15 Il
presidente ha la facoltà di presentare, motivandole, le proprie
dimissioni; se respinte qualora fossero ripresentate dovranno essere
accettate. Organi direttivi, loro funzioni e
competenze Art.
16 Il
vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci, in sua assenza e/o
per suo incarico. Art.
17 Il
consiglio direttivo, una volta istituito, è chiamato a discutere,
eventualmente contribuendo a migliorarlo modificandolo pur senza
stravolgerlo, ed approvare il programma del presidente ed a ratificare
tutte le nomine direttive. Art. 18 Il
consiglio direttivo è convocato e tenuto a riunirsi almeno due volte
all’anno, altre riunioni possono essere richieste sia dal Presidente sia
da un terzo dei membri del consiglio; Art. 19 Il
consiglio direttivo è chiamato a ratificare tutte le iniziative del
presidente ed ha il potere di decidere ed agire in modo autonomo al fine
del raggiungimento dello scopo dell’associazione. Art. 20 Possono
partecipare al consiglio direttivo, oltre ai consiglieri ed il presidente,
anche i soci fondatori ed i responsabili di settore; il consiglio
direttivo quando in riunione assembleare chiamato a ratificare o,
comunque, ad esprimersi e deliberare, lo fa a maggioranza, attraverso
votazioni nominale, cui possono partecipare i soli membri del consiglio
stesso (consiglieri e presidente), in caso di parità prevale il voto del
presidente Art. 21 La
riunione del consiglio è valida solo se sono presente almeno i 2/3 dei
membri. Art.
22 Il
tesoriere incassa le quote associative, amministra tutti i beni acquisiti
come da art.29 , tiene cura della gestione amministrativa
dell’associazione ed ha l’obbligo di rendicontare i conti associativi
all’assemblea dei soci almeno una volta all'anno; prepara il bilancio
preventivo e consuntivo da presentare al consiglio. Art.
23 L’addetto
ai rapporti con gli enti deve intrattenere tutti i rapporti con gli enti
pubblici ed altre associazioni private che fosse necessario contattare per
il raggiungimento dello scopo associativo. Art.
24 L’addetto
stampa cura i rapporti con la stampa e con i media in genere, ha il
compito di pubblicizzare lo scopo associativo ed incrementare il numero
degli associati. Art.
25 I
responsabili di settori hanno il compito di coordinare e promuovere tutte
le attività utili per il conseguimento dello scopo associativo inerenti
alle competenze di un particolare settore quale possa essere quello
medico, religioso, legale, ecc. Art. 26 L’assemblea
degli associati è chiamata a riunirsi almeno 2 volta all’anno finché
il suo numero sarà pari o inferiore a 50 e solo una volta all’anno se
tale numero sarà maggiore; essa ha potere propositivo e decisionale nelle
misure stabilite dall’art.34 attraverso i voti dei singoli. Organi
di garanzia Art. 27 Il
collegio sindacale è composto da tre membri nominati dall’assemblea dei
soci; esso vigila sull’operato del consiglio direttivo provvedendo a
garantire all’assemblea degli associati l’esattezza e la regolarità
dei conti e dell’amministrazione dell’associazione. Art. 28 Il
collegio dei probiviri è costituito da un presidente, due membri
effettivi e due supplenti iscritti all’associazione nominati dal
consiglio direttivo, l’appartenenza al Collegio dei probiviri è
incompatibile con qualunque altra carica nell’associazione eccetto
quella di consigliere e di responsabile di settore. Il collegio dei
probiviri ha il compito di vegliare sull’integrità morale di ogni
singolo associato e di redimere i conflitti che si dovessero creare tra
associati ed associazione o tra associati ed associati. Detto collegio ha
il potere di stabilire provvedimenti disciplinari nei confronti degli
associati e di deciderne la radiazione dall’associazione stessa per
dimostrati gravi motivi. Può anche essere chiamato a riunirsi su
richiesta del Presidente o dei due terzi dei consiglieri, per esprimere
pareri su questioni di carattere disciplinare e/o vertenze particolari. Disposizioni
amministrative ed economiche Art. 29 Il
patrimonio economico-finanziario e patrimoniale dell’associazione è
costituito dalle quote degli associati (fondatori, ordinari e
sostenitori); da eventuali donazioni, elargizioni, sponsorizzazioni,
lasciti e finanziamenti, privati pubblici, di enti o comunque di soggetti
giuridicamente riconosciuti; da avanzi di gestione; da entrate
straordinarie di qualsiasi genere ed altro. Art.
30 L’anno
finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre. Art.
31 Il
bilancio di previsione ed il suo conto consuntivo economico-patrimoniale e
finanziario, redatti dal tesoriere, debbono essere approvati dal consiglio
direttivo rispettivamente entro il 31 Dicembre di ogni anno ed entro il 28
Febbraio dell'anno successivo; allo stesso consiglio direttivo spetta
fissare il valore delle quote di iscrizione. Art.
32 Tutte
le cariche sono gratuite, per gli oneri economici connessi con lo
svolgimento della propria attività, può essere attribuito un rimborso
spese, non costituente emolumento, nella misura stabilita dal tesoriere e
approvata poi dal consiglio direttivo. Disposizioni finali a tutela dei principi
ispiratori e degli scopi associativi Art. 33 Ogni
variazione o aggiunta allo scopo associativo e/o al presente statuto
potranno essere richieste dal presidente, dalla maggioranza numerica
dell’assemblea dei soci e dalla maggioranza numerica dei soci fondatori;
per essere approvate dovranno essere votate sia dalla metà più uno dei
voti dell’assemblea dei soci, voti assegnati come riportato nell’art.
34, sia dalla metà più uno dei voti dell’assemblea dei soci fondatori,
voti nominali, convocate in modo disgiunto nella stessa giornata in modo
da consentire ai soci fondatori di partecipare ad entrambe le votazioni e
procedere poi allo spoglio. Art. 34 Valore
dei voti: -
Associati fondatori 1 voto vale 5 -
Associati con cariche direttive, al di fuori dei
soci fondatori, 1 voto vale 2 -
Associati ordinari e sostenitori 1 voto vale 2 Detta
differenziazione è stabilita dai soci fondatori onde evitare che nel
tempo e con l’ingresso di altri associati possa essere stravolto quello
che è oggi lo scopo sociale.
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