Bozza di una proposta di legge sul rilancio dell’edilizia urbana, sul risanamento e sul controllo urbanistico

 

 

 

 

Capitolo I

Istituzione del permesso di ampliamento: permesso di aumenti di volumetria senza occupazione di suolo in deroga alla legislazione regionale ed agli strumenti urbanistici – condono relativo alle sole tipologie di abuso che rientrino nei parametri richiesti da detto permesso –

 

 

Capitolo II

Istituzione del Dipartimento Nazionale di Urbanistica con poteri di polizia urbanistica

 

 

Capitolo III

controlli e sanzioni operati dal governo nei confronti delle amministrazioni degli enti locali al fine di garantire la corretta applicazione delle leggi e degli strumenti urbanistici a difesa del territorio, dell’ambiente e della pubblica incolumità

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Capitolo I:

Istituzione del permesso di ampliamento: permesso di aumenti di volumetria senza occupazione di suolo in deroga alla legislazione regionale ed agli strumenti urbanistici – condono relativo alle sole tipologie di abuso che rientrino nei parametri richiesti da detto permesso –

Art. 1               (1) è istituito il permesso di ampliamento che consente, in deroga alla legislazione regionale ed agli strumenti urbanistici vigenti, incrementi di volumetria per tutti gli immobili, sia per ampliamenti sia per la realizzazione di nuove unità immobiliari, che non comportino occupazione di suolo e le cui strutture non sporgano oltre il perimetro dell’area sulla quale andranno ad essere realizzate

Art. 2               (1) per la realizzazione di tali opere occorre richiedere preventivo permesso allo stato e, acquisito quest’ultimo, regolare concessione edilizia per gli oneri dovuti all’ente locale di appartenenza

(2) Il permesso statale è oneroso dovendo, contestualmente alla presentazione della domanda, versare una quota fissa per l’istruttoria e, nel caso di accoglimento della stessa, una somma calcolata in funzione della volumetria che si va a realizzare

(3) Dalla presentazione della domanda trascorsi inutilmente 40 giorni è consentito l’inoltro di un sollecito scritto, trascorsi, dalla ricezione di quest’ultimo, inutilmente altri 20 giorni si può fare regolare denuncia alle forze di pubblica sicurezza le quali dovranno accertarsi, sia che il responsabile della struttura preposta entro massimo ulteriori 20 giorni – pena sanzioni amministrative e disciplinari – rilasci, diniego motivato o l’assenso al permesso sia che siano applicate le eventuali dovute sanzioni amministrative e disciplinari al responsabile del procedimento

Art. 3               (1) il rilascio del permesso è subordinato al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

a)              Che l’immobile oggetto dell’ampliamento e/o sul quale si andrà a realizzare una nuova unità immobiliare non sia abusivo e sia stato realizzato conformemente alla concessione edilizia, anche se rilasciata successivamente in sanatoria (L. 47/1985 e L.724/1994)

b)              Che l’immobile oggetto dell’ampliamento sul quale si andrà a realizzare una nuova unità immobiliare se costituisce già sopraelevazione, per la quale è stata ottenuta concessione in sanatoria, sia stato realizzato contestualmente al fabbricato e non in un periodo successivo

c)              Che le sopraelevazioni siano limitate ad un solo piano e non superino, complessivamente, i 3,40 metri di altezza rispetto alla superficie dell’area sulla quale vanno ad essere realizzate e che il fabbricato interessato non abbia riportato danni di una certa entità – riscontrabili da eventuali contributi per lo stesso erogati – in conseguenza di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.)

d)              Che sia dimostrata, con relazione a firma di un tecnico abilitato da allegare alla domanda, la fattibilità tecnica rispetto a tutte le norme vigenti (statica, igienico-sanitaria, antisismica, ecc.) dell’opera di ampliamento a realizzarsi

e)              Che, qualora l’ampliamento e/o la realizzazione di una nuova unità immobiliare venga realizzato sullo stesso livello in adiacenza ad un’altra unità immobiliare, in modo da limitarne luce, visibilità e panoramicità, il proprietario di quest’ultima rilasci per iscritto il proprio permesso a procedere

f) Che l’aspetto estetico dell’opera di ampliamento a realizzarsi, rispetti il contesto architettonico in cui si inserisce e risulti comunque gradevole e non deturpante dell’ambiente

g)              Che siano stati concessi, per gli immobili ricadenti nei centri storici e, comunque, in aree sottoposte ai diversi vincoli, i relativi pareri favorevoli delle autorità competenti

(2) Alla domanda di permesso dovrà essere allegata la seguente documentazione

a)     Titolo di proprietà dell’area sul quale si realizza l’ampliamento e/o la nuova unità immobiliare

b)     Concessione edilizia, anche in sanatoria, dell’immobile oggetto dell’ampliamento o sul quale si realizza la nuova unità immobiliare

c)     Autorizzazione scritta su carta da bollo ed autenticata da notaio con la quale il proprietario dell’unità immobiliare posta sullo stesso livello in adiacenza con l’area oggetto dell’ampliamento e/o della realizzazione della nuova unità immobiliare attesti il proprio assenso alle opere a realizzarsi comportanti le limitazioni di cui alla lettera e, comma 1 art. 3

d)     Relazione tecnica a firma di un esperto abilitato che dimostri…

e)     Documentazione catastale, grafici in scala 1:1000 e di dettaglio in scala 1:50 o 1:100 vistati da tecnico abilitato e fotografie che rappresentino lo stato attuale dell’immobile

f)      grafici in scala 1:1000 e di dettaglio in scala 1:50 o 1:100, sezioni e prospetti vistati da tecnico abilitato che mostrino, accompagnati da una esauriente relazione tecnica, esplicativa anche dei materiali usati, l’opera a realizzarsi

g)     qualora richiesti, i pareri delle autorità competenti per i vincoli cui l’area dell’immobile, oggetto dell’ampliamento, è soggetta

h)     attestazione dell’avvenuto pagamento della somma dovuta per l’istruttoria

Art. 4               (1) il permesso di ampliamento rilasciato dallo stato è superiore su tutte le leggi regionali e gli strumenti urbanistici vigenti per cui i comuni sono obbligati a rilasciare la concessione per la realizzazione delle opere prescritte in detto permesso salvo dimostrata ragione di forza maggiore

(2) Allo stesso modo i comuni nel rilasciare la concessione provvederanno a notificare il costo degli oneri di urbanizzazione loro spettante.

(3) Anche per i Comuni, una volta depositata la domanda di concessione, varrà quanto previsto dal comma 3 art.2

(4) I comuni sono, altresì, chiamati a vigilare sulla corretta e conforme esecuzione delle opere così come previsto dalle normative vigenti.

Art. 5               utilizzo di ingegneria ambientale e agevolazioni a tale sostegno (da meglio definire)

Art. 6               (1) tutti gli abusi, per i quali fino ad oggi non è stata richiesta alcuna concessione in sanatoria, che abbiano i requisiti e le caratteristiche richieste e/o realizzabili (altezza, esteticità, ecc.) per ottenere il permesso di ampliamento, potranno essere sanati.

(2) Il primo atto per procedere alla sanatoria di detti abusi è la presentazione della domanda di ampliamento come da art. 1, 2 e 3

(3) La richiesta di concessione in sanatoria dovrà essere protocollata presso gli uffici competenti del comune di appartenenza dell’immobile oggetto dell’abuso e ad essa dovrà allegarsi:

a)     la domanda di permesso di ampliamento unitamente a tutta la documentazione per quest’ultima prodotta (comma 2 art. 3)

b)     attestazione dell’avvenuto pagamento dell’oblazione dovuta allo stato il cui importo sarà equivalente ad una volta e mezzo (1,5) a quello dovuto per l’ordinario permesso di ampliamento

(4) Consegnata la domanda di concessione in sanatoria quest’ultima seguirà lo stesso iter delle concessioni ordinarie richieste con il permesso di ampliamento (art. 4)

Art. 7               (1) per tutte le richieste di concessione in sanatoria presentate in base alla L. 47/1985 e L.724/1994 i cui abusi abbiano i requisiti e le caratteristiche richieste e/o realizzabili (altezza, esteticità, ecc.) per accelerare il rilascio della stessa concessione è possibile richiedere l’applicazione della presente legge, comma 4 art.6.

(2) Atto primario per avanzare tale richiesta è la presentazione della domanda del permesso di ampliamento come da art. 1,2 e 3.

(3) La richiesta di applicare la presente legge per la risoluzione delle pratiche di concessione in sanatoria di cui al comma 1 dovrà essere protocollata presso gli uffici competenti del comune di appartenenza dell’immobile oggetto dell’abuso e ad essa dovrà allegarsi la domanda di permesso di ampliamento unitamente a tutta la documentazione per quest’ultima prodotta (comma 2 art. 3)

(4) L’oblazione di cui alla lettera b) comma 3 art. 6 sarà dovuta nella misura della metà (0,5) di quella dovuta per l’ordinario permesso di ampliamento

 

Capitolo II Istituzione del Dipartimento Nazionale di Urbanistica con poteri di polizia urbanistica

Art. 8        (1) Viene istituito, alle dipendenze del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti o dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Dipartimento Nazionale di Urbanistica

(2) I responsabili del dipartimento sono nominati dal Presidente del Consiglio sentito il Ministro competente (o dallo stesso Ministro), il personale tecnico se possibile sarà formato da tecnici distaccati dalle diverse strutture della pubblica amministrazione o sarà assunto per concorso.

Art. 9               Il Dipartimento Nazionale di Urbanistica assolverà prioritariamente alle seguenti funzioni:

a)     coordinamento di tutte le attività relative all’istruttoria dei permessi di ampliamento come da art. 1, 2 e 3

b)     ricognizione e successiva attività di controllo relativamente allo stato di attuazione su tutto il territorio italiano, con priorità per i grandi centri urbani, della L. 47/1985 e L. 724/1994 (leggi condono)

c)     ricognizione e successiva attività di controllo relativamente alla presenza e/o realizzazione di insediamenti abusivi su tutto il territorio italiano con priorità per i grandi centri urbani

d)     in virtù delle funzione di cui ai 2 punti precedenti, attività di polizia urbanistica finalizzata, attraverso un attento lavoro investigativo, al rilevamento e conseguente denuncia alle autorità competenti ed al governo stesso di rilevanti e/o pregiudizievoli violazioni e/o omissioni di applicazione delle leggi e degli strumenti urbanistici operate dagli enti locali

 

Capitolo III controlli e sanzioni operati dal governo nei confronti delle amministrazioni degli enti locali al fine di garantire la corretta applicazione delle leggi e degli strumenti urbanistici a difesa del territorio e della pubblica incolumità

 

Art. 10             (1) il Governo esplica il suo controllo nei confronti delle amministrazioni degli enti locali, Regioni, Provincie e Comuni, al fine di garantire la corretta applicazione delle leggi e degli strumenti urbanistici a difesa del territorio dell’ambiente e della pubblica incolumità, attraverso il Dipartimento urbanistico

(2) I tecnici del Dipartimento Nazionale di Urbanistica hanno facoltà di operare, previa autorizzazione scritta del responsabile del Dipartimento (o dello stesso Ministro), controlli a sorpresa in qualsiasi ufficio tecnico comunale, provinciale e regionale potendo ispezionare tutta la documentazione cartacea ed informatica acquisendone copie e, se ciò risultasse impossibile, provvedendone il sequestro

Art. 11             Qualora dai controlli effettuati sulla legislazione e sugli strumenti urbanistici vigenti – PTC, PRG, piani particolareggiati, piani per le aree industriali, ecc – dovessero emergere violazioni alla normativa nazionale – ad esempio alla L. 1150/1942 (la legge urbanistica), al D. M. 1444/1968 (relativo alla zonizzazione e agli standard urbanistici) il D. L. 22/1997 e D. M. 471/1999 (bonifica delle aree dismesse), ecc. –, nel caso queste siano limitate e circoscritte l’ente interessato dovrà provvedere all’immediata correzione che sarà approvata dal Dipartimento stesso, nel caso, invece, che tali violazioni risultino di gravità tale da rappresentare sia una minaccia per il territorio, l’ambiente e quindi la pubblica incolumità sia una palese violazione alla normativa nazionale, si procederà come segue:

a)     qualora le leggi e/o gli strumenti urbanistici responsabili di tali violazione siano stati elaborati ed approvati da precedenti governi locali, non più in carica, verranno immediatamente sospesi, l’ente locale dovrà provvedere nel minor tempo possibile a rielaborarli rendendoli conformi alla normativa nazionale e tali da garantire il rispetto del territorio e dell’ambiente, fino a quando tale rielaborazione non sarà presentata al Dipartimento e da esso approvata tutte le attività tecniche svolte dall’ente dovranno avere il visto dello stesso Dipartimento, l’ente dovrà corrispondere al governo, in modo proporzionale per detto periodo, il 25% di quanto riscosso con l’I.C.I. (importo che si ottiene dividendo la somma riscossa nell’ultimo anno per 365,6 poi moltiplicando il risultato per 0,25 ed ancora il prodotto ottenuto per i giorni trascorsi dalla sospensione all’approvazione del Dipartimento), infine per i governi locali in carica da più di 18 mesi sarà imposta una multa di € 700 ai responsabili tecnici, ai consiglieri ed allo stesso capo del governo locale (con l’esclusione di quanti, invano, abbiano denunciato le irregolarità)

b)     qualora le leggi e/o gli strumenti urbanistici responsabili di tali violazione siano stati elaborati ed approvati o fatti propri per essere approvati da governi locali in carica, saranno bocciati ed il governo locale sciolto come previsto dalla L. 142/1990, L. 81/1993 e la L. 120/1999

 

Art. 12             Qualora con la ricognizione effettuata sulla applicazione della L. 47/1985 e L. 724/1994 (condoni edilizi) si dovessero identificare comuni che abbiano definito meno del 50% delle richieste di concessione in sanatoria, depositate in virtù delle citate L. 47/1985 e L. 724/1994, e che, per i governi in carica negli ultimi 18 mesi, abbiano avuto per quest’ultimo periodo una media annua di definizione inferiore al 20% delle originarie richieste di concessione in sanatoria, detti comuni saranno sciolti come previsto dalla L. 142/1990, L. 81/1993 e la L. 120/1999

Art. 13             Qualora con la ricognizione effettuata per identificare gli insediamenti abusi dovessero emergere comuni che a partire dal 1995 (data dell’ultimo condono) contano una media di abusi edilizi realizzati superiore a quella dell’unità per chilometro quadrato comunale e che, per i governi in carica negli ultimi 18 mesi, abbiano avuto per quest’ultimo periodo una media superiore a 0,8 unita per chilometro quadrato comunale detti comuni saranno sciolti come previsto dalla L. 142/1990, L. 81/1993 e la L. 120/1999

Napoli 16 dicembre 2002

(data in cui è stata presentata per la prima volta la presente proposta)

 

dott. Geologo Francesco Varriale

 

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